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Ascensori e spese condominiali: facciamo chiarezza

Ascensori e spese: al centro delle discussioni nelle assemblee di condominio

Al centro delle discussioni di molte assemblee di condominio è spesso l’argomento in merito alle spese relative all’installazione, manutenzione ordinaria e riparazione dell’ascensore condominiale. La cattiva informazione può essere fonte di discussioni e litigi.

Ecco, dunque, che è fondamentale chiarirsi un po’ le idee in merito, malgrado non ci sia una precisa elencazione in merito, proprio nel codice civile.

Ascensori e spese condominiali: dai costi per l’installazione, a quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la riparazione

Gli edifici di nuova costruzione con più di tre piani sono obbligati ad installare un ascensore. Questo è ciò che è stato sancito, secondo la normativa vigente. Viceversa, non esiste un obbligo di installazione di un ascensore in un edificio di vecchia costruzione. Se il condominio è vecchio – infatti – e non è dotato di un ascensore interno,  l’installazione dell’ascensore può essere decisa in sede di un’assemblea condominiale. Ciò significa che l’ascensore sarà installato solo se verrà raggiunto il numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti o almeno la metà del valore dell’edificio.

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I costi sostenuti per l’istallazione dell’ascensore, così come quelli in merito alla manutenzione ordinaria e alla riparazione, sono ripartiti fra i condomini in proporzione del valore dei singoli immobili, seguendo le tabelle dei millesimi di proprietà. Bisogna precisare che tutte queste spese sono a carico solo dei proprietari degli immobili e non degli inquilini. Proprio per questo, durante un’assemblea di condominio, il proprietario che vive a piano terra dell’edificio può chiedere di essere esonerato da qualsiasi spesa in merito all’ascensore, anche dell’installazione, dichiarando che non usufruirà di tale servizio. Ciò detto, sarà la stessa assemblea ad accettare o meno tale richiesta, esentando il proprietario a piano terra dal pagamento delle spese sostenute, ma solo se la delibera presentata viene approvata con voto unanime.

In caso di delibera negativa anche il proprietario dell’immobile al primo piano parteciperà alla spese dell’ascensore secondo i suoi millesimi e di conseguenza del suo utilizzo, ricordando che il beneficio della presenza di un ascensore nel condominio aumenta il valore dell’intero immobile.

Per quanto riguarda i mini ascensori, ossia gli ascensori interni o ascensori esterni per disabili, se l’assemblea del condominio non dovesse approvare la spesa, tutto l’intero costo di installazione e le relative spese di manutenzione ordinaria e riparazione saranno sostenute dalla famiglia con disabile che, a sua volta, però,  potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

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Ascensori e spese condominiali: come avviene la suddivisione dei costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione?

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria dell’ascensore condominiale, esse sono regolamentate dall’articolo 1124 del codice civile che sancisce che:”Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo“.

Ai fini del concorso nella metà della spesa, è lecito fare una precisazione, cioè, qualora non siano di proprietà comune, si considerano come piani anche:

  • le cantine,
  • i palchi morti,
  • le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari.

Anche in questo caso il proprietario dell’appartamento a piano terra può richiedere in assemblea condominiale l’esenzione al pagamento delle spese di manutenzione, sempre se dichiara di non voler utilizzare l’ascensore. Qualora volesse cambiare idea, può farlo e  potrà essere riammesso al riparto delle spese.

A riguardo delle spese straordinarie degli ascensori, ossia ai costi relativi la riparazione del motore o la suddivisione delle spese sono ripartiti tra tutti i condomini, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano. Ciò detto vale, salvo eccezioni o precedenti accordi interni.

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