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Ascensori per Disabili: tutto quello che bisogna sapere

Ascensori per disabili: dalla normativa alla sentenza per l’istallazione interna ed esterna al condominio

Gli ascensori per disabili consentono alle persone affette da varie forme di disabilità di potersi spostare all’interno di qualsiasi tipo di struttura, privata o pubblica, in perfetta autonomia. Questi ascensori sono nati proprio per agevolare l’accesso delle persone affette da disabilità motoria ai piani più alti dell’edificio, abbattendo qualsiasi tipo di barriera architettonica.

Per le persone affette da disabilità, esistono due tipologie di ascensori. Esse sono:

  • I mini ascensori esterni: con struttura metallica autoportante, si adattano facilmente a qualsiasi tipo di fabbricato.
  • Gli ascensori interni in muratura: realizzati quando lo stabile ha gli spazi necessari.

Ma cosa occorre per l’installazione di entrambe queste due tipologie di ascensori? Per l’installazione dell’ascensore interno o esterno per disabili è necessario la presenza all’assemblea condominiale di un terzo dei millesimi complessivi e per avere la maggioranza occorre il 50% più uno dei votanti presenti. In caso di delibera negativa da parte dell’assemblea, la Corte di Cassazione ha decretato che i condomini non possono opporsi all’installazione dell’ascensore richiesta da una persona con disabilità o un anziano, nemmeno per motivi estetici.

Secondo la sentenza 18334/2012: “occorre rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici“. Ciò significa che deve prevalere il principio della solidarietà ed esso è un dovere collettivo. Per tale ragione, l’ascensore può essere installato a spese della famiglia interessata con apposita comunicazione al Comune di residenza.

Ascensori per disabili: dalle dimensioni alle agevolazioni fiscali 2020

La dimensione minime previste dalla legge degli ascensori per disabili non dipendono dal fatto che l’ascensore sia interno o esterno all’edificio, bensì variano a seconda la tipologia del fabbricato.

Ecco uno specchietto utile:

  • Edificio privato: 95 x 130 cm.
  • Edificio pubblico: 110 x 140 cm.
  • Edificio non residenziale: 100 x 140 cm.
  • Edificio residenziale di vecchia costruzione: 80 x 120 cm.
  • Edificio residenziale di nuova costruzione: 95 x 130 cm.

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Riguardo alla larghezza delle porte deve essere di 80 cm per gli edifici nuovi e di 75 cm per gli edifici vecchi.

Per quanto concerne la spesa di mini ascensori per disabili, tra cui montascale a poltroncina e pedane elevatrici, l’acquisto è soggetto a IVA agevolata al 4%.

Le recenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’abbattimento di barriere architettoniche hanno introdotto novità molto interessanti per l’acquisto di ausili legati all’accessibilità, vale a dire l’aumento delle detrazioni ai fini IRPEF dal 36 al 50% su montascale e mini ascensori, calcolato in base a una spesa massima di 96.000 €.

Con il nuovo Decreto Sviluppo 2020 si riscontra un recupero IRPEF pari alla metà dell’importo speso. Ciò significa che, acquistando ora un miniascensore, una poltroncina montascale o un montascale a piattaforma, è possibile beneficiare della detrazione al 50%. Tale agevolazione è valida fino al 31 Dicembre 2020.

Per ottenere le detrazioni relative all’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici privati in cui risiedono persone affette da disabilità, gli interventi previsti sono quelli di manutenzione o di rifacimento di una parte dell’immobile in vista di un corretto adeguamento per agevolare la mobilità del disabile.

In tali detrazioni fiscali rientrano le istallazioni di:

  • Miniascensori
  • Montacarichi
  • Piattaforme
  • Sedie mobili per scale
  • Elevatori esterni e la sostituzione di gradini

I proprietari degli immobili oggetto dell’intervento dovranno presentare al Comune di appartenenza i seguenti documenti per poter inoltrare la domanda:

  • Certificato medico che attesti il tipo di disabilità del richiedente;
  • Fotocopia della certificazione ASL che attesti la difficoltà o l’impossibilità di deambulazione;
  • Descrizione dettagliata del progetto relativo agli interventi necessari.
  • È bene ricordare che saranno oggetto delle detrazioni solo gli interventi non ancora realizzati al momento della domanda.

Dall’imposta lorda il contribuente potrà detrarre:

  • L’importo pari al 19% dell’intera spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall’art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche.
  • L’importo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimale di 96.000 euro per singola unità immobiliare, ai sensi dell’Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
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Ascensori per disabili: è meglio il mini ascensore o l’ascensore tradizionale?

La scelta tra l’installazione di un mini ascensore o di un ascensore tradizionale è influenzata dall’analisi di diversi fattori, tra cui:

  • Fattori strutturali
  • Fattori tecnici
  • Fattori ambientali
  • Fattori economici

Generalmente, una volta eseguite le necessarie valutazioni sulla specifica superficie, il mini ascensore può rappresentare la soluzione ideale per abitazioni unifamiliari o per edifici di piccole dimensioni come le palazzine. Viceversa, l’ascensore si rivela la scelta migliore per esigenze di utilizzo più frequenti e intensive.

Bisogna precisare infatti che le prestazioni di carico e di velocità dell’ascensore tradizionale sono notevolmente superiori rispetto a quelle di un mini ascensore. Tuttavia, a fronte di una velocità di discesa / salita ridotta e di una portata più contenuta, il mini ascensore propone un notevole risparmio sul costo iniziale e su quello di consumo.

Alla luce di quanto detto, non esiste una soluzione migliore di un’altra: basta sapere affidarsi ai migliori in campo di trasporto verticale.

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